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La figura del Mobility Manager

Nella primavera dello scorso anno il decreto MITE del 12 maggio 2021 ha definito i compiti del ‘mobility manager‘, una figura professionale molto pubblicizzata ma di cui pochi, in realtà, conoscono le reali funzioni (e la reale utilità). Proviamo dunque a colmare questa lacuna spiegando cosa fa e quando diventa obbligatorio avere un mobility manager, anche alla luce delle recenti novità introdotte dal decreto 16 settembre 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il successivo 19 novembre.

Aggiornamento del 30 novembre 2022 dopo l’uscita in Gazzetta Ufficiale delle modifiche al decreto 12 maggio 2021 recante “Modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager”.

Chi è e che cosa fa il mobility manager

Il mobility manager è colui che organizza, gestisce e promuove la realizzazione di interventi finalizzati a ridurre l’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare privato nelle aree urbane e metropolitane, causato dagli spostamenti sistematici casa-lavoro o casa-scuola del personale dipendente e scolastico. In parole più semplici ha il compito di adottare misure strutturali e permanenti per favorire soluzioni di mobilità sostenibile alternative all’uso individuale dell’auto privata, come per esempio car pooling, car sharing, bike sharing, trasporto a chiamata, navette aziendali/scolastiche, ecc.

Il primo decreto del MITE ha individuato due tipologie di mobility manager:

– mobility manager aziendale, figura specializzata nell’organizzazione e nella gestione della mobilità sostenibile nell’ambito degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente (analogamente il mobility manager ‘scolastico’ opera nell’ambito degli spostamenti casa-scuola del corpo docente e non docente e degli studenti).

– mobility manager d’area, figura specializzata nel supporto al Comune territorialmente competente nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile, nonché nello svolgimento di attività di raccordo tra i mobility manager aziendali.

Il mobility manager aziendale e il mobility manager d’area devono essere scelti tra soggetti in possesso di un’elevata e riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell’ambiente.

Per ulteriori informazioni sulla figura del mobility manager vi rimandiamo al sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

Quando è obbligatorio il mobility manager

La nomina di un mobility manager e la relativa stesura di un piano di spostamenti casa-lavoro sono obbligatori nelle imprese e nelle pubbliche amministrazioni con singole unità locali con più di 100 dipendenti (compresi i collaboratori che lavorano stabilmente presso la medesima unità locale con contratti di appalto, servizi o similari) ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia oppure in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti. Le imprese e le P.A. che non rientrano in questi requisiti possono lo stesso nominare un mobility manager, in via facoltativa, al fine di predisporre un piano di spostamenti finalizzato alla riduzione del traffico veicolare privato.

Criteri per predisporre il piano degli spostamenti casa-lavoro

Il piano degli spostamenti casa-lavoro, regolamentato con il decreto interministeriale MITE-MIMS del 4 agosto 2021 che definisce le “Linee guida per la redazione e l’implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL)“, dev’essere predisposto tassativamente entro il 31 dicembre di ogni anno, analizzando con particolare attenzione le esigenze di mobilità dei dipendenti (o degli studenti) e lo stato dell’offerta di trasporto presente nel territorio. Il piano deve inoltre definire i benefici conseguibili con l’attuazione delle misure in esso previste, valutando i vantaggi sia per i soggetti coinvolti, in termini di tempi di spostamento, costi di trasporto e relativo comfort, e sia per l’impresa o la pubblica amministrazione che lo adotta, in termini economici e di produttività, nonché per la collettività, in termini ambientali, sociali ed economici.

Mobility manager: novità del decreto mite 16 settembre 2022

Lo scorso 19 novembre 2022 è apparso in G.U. il decreto MITE del 16 settembre 2022 che apporta alcune modifiche alle disposizioni adottate con il decreto originario del 2021, intervenendo in particolare sul calcolo dei dipendenti delle singole unità locali, sui requisiti del mobility manager aziendale e del mobility manager d’area e sui compensi e rimborsi ammessi nei limiti finanziari. Ecco, in sintesi, le novità introdotte:

– per quanto riguarda il numero di dipendenti oltre il quale si attiva l’obbligo di nomina del mobility manager aziendale, si chiarisce che, in caso di società infragruppo ubicate nella stessa unità locale, la soglia dei 100 dipendenti è calcolata sommando i dipendenti delle diverse società del raggruppamento;

– viene poi introdotta la possibilità, per i Comuni obbligati alla nomina del mobility manager, di individuare il mobility manager d’area, oltre che tra il personale in ruolo del Comune, anche tra il personale di una sua società partecipata o dell’agenzia della mobilità, avente comunque il requisito del possesso di un’elevata e riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell’ambiente. Si precisa inoltre che le Pubbliche Amministrazioni possono individuare il mobility manager aziendale tra il personale di ruolo avente i requisiti richiesti;

– infine, contrariamente a ciò che disponeva il primo decreto, viene data la possibilità di riconoscere, sempre senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un rimborso delle spese sostenute dai mobility manager per lo svolgimento delle proprie attività, debitamente documentate e approvate dall’amministrazione.

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